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La denuncia anonima è illegale, o no?

Sara Mascitti > News  > La denuncia anonima è illegale, o no?

La denuncia anonima è illegale, o no?

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Una sentenza un po’ anomala riguarda la denuncia anonima. Da sempre viene insegnato che la denuncia anonima non possa essere fatto alcun uso ( salvo rarissime eccezioni – se le denunce stesse sono in sé il corpo di un reato).

Per la Cassazione «una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici d’indagine». Tuttavia i suoi «elementi» possono «stimolare l’iniziativa del pm» La motivazione è ovvia: il divieto per le forze dell’ordine di raccogliere una denuncia anonima serve proprio a garantire il diritto alla difesa, il “colpevole” può tutelare i suoi diritti soltanto conoscendo i fatti che gli vengono addebitati e..chi lo accusa. Inoltre, se una denuncia anonima fosse ammessa inizierebbe un uso strumentale degli esposti, con il conseguente aumento di abusi e vendette. Alcune settimane fa, invece, la Corte di cassazione, ha stabilito che anche una denuncia anonima possa essere utilizzata dall’autorità giudiziaria per ordinare perquisizioni e sequestri. Un ragionamento paradossale Ecco cosa stabilisce la sentenza: «Una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici d’indagine e quindi non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza d’indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis». Quindi la denuncia anonima non dovrebbe essere utilizzata da agenti e magistrati; però “se serve per individuare un reato”, allora può essere utilizzata. Ora non resta che scoprire come si possa stabilire quale denuncia anonima sia “utile a individuare un reato” e quale invece sia “inutile”. Corte di Cassazione, VI sezione, sentenza n. 34450/2016 del 4 agosto 2016.

AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.