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LAVORATORE MALATO e secondo lavoro. Licenziamento?

Sara Mascitti > News  > LAVORATORE MALATO e secondo lavoro. Licenziamento?

LAVORATORE MALATO e secondo lavoro. Licenziamento?

lavoratore malatoLa domanda è sempre attuale. Il lavoratore malato può svolgere attività di lavoro per altri durante la malattia? Il datore di lavoro può licenziarlo?

Il fatto. Protagonista della vicenda un dipendente, inquadrato come operaio in una azienda, il quale pur godendo del periodo di malattia è stato scoperto a svolgere attività lavorativa per conto di terzi. Nello specifico il lavoratore malato, si apprestava a svolgere attività di barista, aiutando la moglie presso il bar di cui lei è titolare. E l’azienda? Neanche a dirlo, immediata la reazione da parte dell’azienda: licenziamento!

Il lavoratore malato si è difeso richiamando la patologia sofferta, sindrome ansio-depressiva, la quale a tutti gli effetti non impediva la collaborazione dell’uomo presso il bar.
Ci sono malattie per cui non è consigliato stare a casa. Se il medico consiglia di uscire? 

 

Nel caso analizzato infatti erano proprio i medici ad aver “consigliato l’uscita di casa e la frequentazione del bar della moglie”.

 

L’azienda, d’altra parte aveva certificato la condotta del lavoratore malato con l’aiuto di un investigatore privato, incaricato appunto di monitorarne gli spostamenti.

 

Cosa cambia se il lavoro è costante? Proprio qui il nocciolo della questione.

 

Lo svolgimento costante del lavoro presso il bar, che assolutamente non poteva considerarsi di natura episodica (come spesso ripetuto dal protagonista della vicenda), durante il periodo di malattia, è stato ritenuto di natura tanto grave dai giudici, da rendere assolutamente condivisibile la scelta del licenziamento.

 

Il licenziamento del lavoratore malato dunque è legittimo.

 

Lo dice la Cassazione, che con la sentenza confermava la teoria dell’azienda.

 

Viene dunque ritenuto legittimo il provvedimento attuato nei confronti dell’operaio, delineando un’unica linea di pensiero fra Tribunale, Corte d’Appello e Cassazione.

 

Corte di Cassazione, sentenza n. 589/2016.

 

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AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.