Google Plus

Facebook

Twitter

Cerca

Le Banche e il divieto di anatocismo

Sara Mascitti > News  > Le Banche e il divieto di anatocismo

Le Banche e il divieto di anatocismo

Il divieto di capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori maturati sul conto corrente e non corrisposti. Il mutamento della giurisprudenza di legittimità, avvenuto con la sentenza della Corte di Cassazione n° 2374 del 16-03-1999, più volta riconfermata, in particolare nel 2004, sentenza n°21095, dalle Sezioni Unite. Con il termine “anatocismo “ si indica una operazione di calcolo degli interessi sugli interessi, che ne determina un aumento esponenziale. Se un capitale produce interessi in un dato periodo, gli interessi calcolati nel periodo successivo sono anatocistici se, oltre ad essere calcolati sul capitale, sono pure calcolati sugli interessi maturati nel periodo precedente. Si tratta di un metodo utilizzato dalle banche italiane per calcolare gli interessi debitori maturati e maturandi sui conti correnti bancari. Il sistema, in buona sostanza, funziona nel seguente modo: se il conto corrente presenta alla singola chiusura contabile trimestrale, un saldo negativo per il correntista , gli interessi debitori maturati ed addebitati sul conto, vengono sommati al capitale così determinando un saldo di chiusura, comprensivo del capitale e degli interessi, sul quale verranno applicati, alla successiva chiusura trimestrale, nuovi interessi. Ad ogni chiusura trimestrale, quindi, gli interessi non sono calcolati solo sul capitale bensì sul capitale maggiorato degli interessi maturati nel trimestre precedente. Il fenomeno è definito dagli addetti ai lavori “produzione di interessi su interessi con progressione geometrica” e determina un aumento del debito originario scaturente dalla prima chiusura trimestrale di segno negativo. La giurisprudenza, accortasi che questo metodo di calcolo presentava profili usurai, ne ha sancito la illegittimità, in maniera definitiva, con la sentenza del 2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il divieto è assoluto per tutti i contratti di apertura di conto corrente sottoscritti prima del 09/02/2000. La Giurisprudenza inoltre ha nel tempo sanzionato la capitalizzazione anche di voci ibride ma che alla fine costituivano delle competenze, assimilabili agli interessi.

 AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.