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Mutuo fondiario: quando l’azione va sospesa

Sara Mascitti > News  > Mutuo fondiario: quando l’azione va sospesa

Mutuo fondiario: quando l’azione va sospesa

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Mutuo fondiario: Tribunale, Taranto, sez. II, ordinanza 31/03/2014

Il mutuo fondiario è un’azione esecutiva che deve essere sospesa se risulta in contrasto con la buona fede, ossia quando la banca  ha iniziato una procedura esecutiva avvalendosi della clausola risolutiva espressa, laddove l’istituto di credito abbia accettato il pagamento relativo alla metà della somma dovuta come rata del mutuo fondiario per un determinato periodo di tempo. In tale caso l’azione esecutiva deve essere sospesa fino alla definizione del giudizio di merito.

Il caso in esame ha visto una banca notificare un atto di precetto attraverso il quale l’istituto di credito richiedeva il pagamento delle rate del mutuo fondiario non liquidate. In seguito la stessa banca si mosse pignorando l’abitazione, già gravata da ipoteca,  che nel frattempo era passata in comproprietà iure successionis a  seguito del decesso di uno dei mutuatari. Per questo i comproprietari hanno richiesto opposizione all’esecuzione, ma si sono hanno visto respinta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare. I ricorrenti hanno quindi opposto reclamo contro la decisione del Giudice dell’esecuzione, esponendo in particolare il fatto che la banca aveva notificato l’atto di precetto nonostante avesse accettato per tre anni i pagamenti mensili, ridotti del 50% rispetto all’importo previsto a titolo di rata, di uno dei mutuatari.

Il Tribunale di Taranto, in quanto Giudice del reclamo, accogliendo i motivi di ricorso formulati dagli istanti ha ravvisato la contrarietà alla buona fede e alla correttezza dell’azione esecutiva posta in essere dall’istituto di credito poichè questo ha notificato il precetto e l’atto di pignoramento immobiliare sulla base dell’avvenuta risoluzione ope legis del contratto di mutuo ai sensi per effetto del disposto ex art. 1456 c.c.

Il Tribunale di Taranto ha riscontrato infatti che con tale atto di precetto l’istituto di credito aveva contestato il mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario di ammortamento scadute ai sensi dell’art. 1816 c.c. in quanto la banca aveva ritenuto i mutuatari decaduti dal beneficio del termine. La banca si era avvalsa quindi, attraverso la notifica dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,  della clausola risolutiva espressa.

Il Giudice del reclamo ha quindi ritenuto che l’istituto di credito non avrebbe potuto non considerare l’avvenuto pagamento triennale delle rate del mutuo fondiario, benché ridotte del 50% rispetto alla somma dovuta. A fronte di tale pagamento parziale delle rate, la banca inoltre aveva mancato nel depositare un documento col quale l’istituto di credito avrebbe potuto imputare la liquidazione di detto importo ridotto alla maggior somma dovuta. In aggiunta l’istituto di credito non era intenzionato a riservarsi di azionare la clausola risolutiva espressa né aveva rifiutato di accettare il pagamento parziale ai sensi dell’art. 1181 c.c. Inoltre la banca era venuto meno nell’inviare, precedentemente all’atto di precetto, una missiva con cui avrebbe comunicato di non voler più accettare il pagamento parziale delle rate di mutuo.

Pertanto non sembravano corrette le conclusioni alle quali era giunto il Giudice dell’esecuzione secondo cui non ci sarebbero stati i presupposti per concedere la sospensione del pignoramento immobiliare dato che gli esecutati avrebbero dovuto comunque riconsegnare l’intera  somma pretesa a titolo di capitale residuo.

Il Tribunale di Taranto ha  evidenziato che il diritto di credito fatto valere dalla banca non era tutelabile per quanto disposto non solo dall’art. 1175 c.c. secondo il quale il debitore ed il creditore debbono comportarsi correttamente, ma anche dall’art. 1375 c.c. in tema di esecuzione del contratto sottostante alla buona fede.

È stata così riconosciuta la sussistenza di motivi sufficienti per sospendere l’esecuzione forzata tenendo presente il comportamento tenuto dall’istituto di credito apparso contrario ai canoni della buona fede e della correttezza nell’adempimento e nell’esecuzione del contratto di mutuo fondiario.

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