Il ricorso tributario è sempre possibile?
Il ricorso tributario è sempre possibile? Rispondere a questa domanda non è semplice. Prima di tutto, bisogna chiarire un po’ di cose: le tasse, i tributi e le sanzioni relative possono essere contestate davanti alle commissioni provinciali e, in secondo grado, regionali. Non tutte, però, possono essere oggetto di ricorso.
Questi sono i casi in cui il ricorso tributario è possibile:
- Avviso di mora;
- Avviso liquidazione;
- Avviso di accertamento;
- Provvedimento per sanzioni amministrative;
- Ruolo e cartella di pagamento;
- Ipoteca sugli immobili;
- Fermo amministrativo di beni mobili (moto, auto);
- Atti relativi ad operazioni di catasto;
- Sospensione del credito del contribuente;
- Revoca di agevolazioni;
- Diniego o revoca di agevolazioni;
- Sospensione del credito.
Di recente, però, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che si può comunque impugnare una cartella se il contribuente ha preso conoscenza della sua esistenza, tramite estratto di ruolo. La cartella esattoriale è solo l’ultimo atto che il contribuente riceve e, proprio per questo, si può impugnare per vizi propri (quelli sorti dopo la notifica dell’accertamento. Eccezionalmente, l’impugnazione è ammessa a seguito di un avviso e non costituisce atto impositivo.
L’avviso è impugnabile?
La comunicazione e la successiva presa in carico restano in attesa e la comunicazione viene presa in carico. In altre parole, se il fisco si è dimenticato di notificare. Secondo la Giurisprudenza, la comunicazione di presa in carico non rientra tra le regole e il contribuente può impugnare l’avviso.