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Rifiuto alcoltest? Avvocato in ritardo? Cosa fare?!

Sara Mascitti > News  > Rifiuto alcoltest? Avvocato in ritardo? Cosa fare?!

Rifiuto alcoltest? Avvocato in ritardo? Cosa fare?!

rifiuto alcoltest11A chi rifiuto alcoltest si applicano le conseguenze della guida in stato di ebbrezza? E se l’Avvocato chiamato non risponde? E’ nullo l’alcoltest?

Uomo in stato di ebbrezza fermato dalla polizia, cosa succede nel caso di rifiuto alcoltest? La Corte di Cassazione, ha emesso due informazioni provvisorie, in cui precisano che non scatta la doppia sospensione della patente né l’aggravante per incidente stradale, conseguenze che invece intervengono nel caso di “guida in stato di ebbrezza”. Il superamento del limite di 0,5 g/l fa sì che il soggetto venga qualificato “in stato di ebbrezza” con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, che sono:

tra 0,5 g/l e 0,8 g/l la sanzione prevista è l’ammenda da 500 a 2.000 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi, il veicolo sarà affidato ad un’altra persona, sottrazione di 10 punti dalla patente, che sale a 20 punti per chi ha preso la patente dopo il 1 ottobre 2003 e da meno di 3 anni.

– tra 0,8 g/l e 1,5 g/l la sanzione prevista è l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi con sospensione della patente per un periodo di tempo variabile tra i 6 mesi e 1 anno. Nel caso di più violazioni durante un biennio (o se commessa da un conducente professionista, come autisti di autobus e di veicoli con rimorchio, la patente viene sempre revocata). Se una persona in stato di ebbrezza con tasso alcolemico al di sotto dei 1,5 gr/l, provoca un incidente stradale, il giudice impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato).

se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l l’ammenda è tra 1.500 e 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. La sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo (con una sentenza di condanna) ma comunque viene fatto il sequestro preventivo del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. In caso di rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro, troverà applicazione soltanto la pena meno grave ex art. 186 comma 2 lett. a) C.d.S. e si rischia l’applicazione delle seguenti sanzioni: arresto da tre mesi ad un anno; ammenda da 1.500 a 6.000 euro; sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti; confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È inoltre prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente. La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 5 febbraio 2015, n. 5396 ha disposto “la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia”. Il legale debitamente avvertito dalla polizia stradale che sul proprio assistito si procederà al controllo alcolemico tramite alcol test, renderà  valido l’esame, che non potrà essere contestato nemmeno se il legale arriva in ritardo. Gli agenti non sono tenuti ad attendere il suo arrivo. Cassazione Penale, sez. IV, sent. N. 7967/2014.

AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.