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Risarcita la figlia “costretta” ad andare dalla compagna di papà

Sara Mascitti > News  > Risarcita la figlia “costretta” ad andare dalla compagna di papà

Risarcita la figlia “costretta” ad andare dalla compagna di papà

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Il Tribunale di Roma condanna il padre ad un risarcimento di 15mila euro in favore della figlia. Il motivo: l’ha invitata a casa della compagna di papà.

Il Tribunale di Roma torna sull’argomento degli obblighi dei genitori (o per meglio dire, doveri dei genitori verso i figli) e in particolare sulla frequentazione dei genitori (nel caso di affidamento condiviso). È il caso di un padre che si era trasferito all’estero e al rientro in Italia aveva proposto alla figlia di trascorrere i fine settimana nella casa della compagna di lui. La figlia si era seccamente rifiutata. Per i giudici si è trattato di una violazione, da parte del padre, degli obblighi di visita stabiliti dal Tribunale al momento dell’affido condiviso della figlia minorenne. Si legge nella sentenza che l’uomo “è rimasto sordo, nell’incapacità di scindere il proprio ruolo genitoriale e gli inevitabili sacrifici che ne conseguono dalle proprie relazioni sentimentali, alla silente ma chiarissima richiesta di attenzione e soprattutto di esclusività – proveniente dalla figlia – lasciando che quegli stessi incontri, rimasti senza seguito, si trasformassero agli occhi della ragazza in un’ennesima cocente delusione”. Il padre quindi non ha pensato a rivolgere alla figlia un “invito esclusivo”, limitandosi a proporle la casa della compagna di papà. E così il collegio condannava l’uomo al pagamento della somma di 15mila euro, da versarsi su un libretto di deposito intestato alla minore con vincolo al compimento del 18° anno di età. Lo stesso Tribunale nella sentenza nega l’addebito della separazione a lui, ma decide di sanzionare il suo comportamento “per il pregiudizio arrecato alla minore con la propria omissiva condotta nell’esercizio dell’affido condiviso”, ritenendo quindi che il genitore, non abbia fatto in modo di frequentare da solo la figlia e lo hanno costretto a pagare un risarcimento, non potendo costringere un padre a frequentare la figlia. Tribunale Roma, sentenza 23.1.2015.

AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.