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Separazione e divorzio senza Tribunale? Si può!

Sara Mascitti > News  > Separazione e divorzio senza Tribunale? Si può!

Separazione e divorzio senza Tribunale? Si può!

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Separazione e divorzio senza Tribunale: quando si può fare?

 

Gli accordi per separazione e divorzio in house, o più in generale gli accordi in house, sono scritti presso uno studio legale, senza alcun passaggio per il Tribunale, ma con pieno valore legale.

Quali sono i vantaggi?

– I costi si riducono: sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, i coniugi che si avvalgono della negoziazione assistita per la separazione breve e di divorzio breve, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

– I tempi si riducono: questo perché vi è meno lavoro da fare e non bisogna attendere i mesi del passaggio in Tribunale, anche se bisogna comunque attendere l’autorizzazione della Procura.  Questi accordi sono previsti da una legge del 2014 (in particolare dall’art. 6 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, e il Ministero dell’Interno ha emanato in attuazione degli stessi la circolare n. 16 del 2014. Il decreto legge è stato convertito definitivamente con la legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 84).

– Ampio raggio di applicazione: un altro dei vantaggi è che possono applicarsi sempre, basta l’accordo fra i coniugi. La separazione senza Tribunale, infatti, si può fare sia in presenza che in mancanza di figli e il presupposto fondamentale deve essere quello dell’accordo tra i coniugi sulle condizioni. In questo modo, si può procedere con separazione, divorzio, o modifica di entrambi, presso un avvocato che abbia sede nel comune di residenza dei coniugi. Gli accordi in house, dunque, valgono anche per alcuni aspetti patrimoniali, come divisione dei beni mobili e proprietà di autoveicoli.

Come funziona?

La separazione viene sottoscritta nello studio legale, in presenza di entrambi gli avvocati dei coniugi. I documenti verranno poi inviati alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente, per il nulla osta (coppie senza figli) o per l’autorizzazione (coppie con figli e all’Ufficiale di stato civile per le necessarie annotazioni.

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