Immobile inoccupato? L’imposta rifiuti non è dovuta!
Per l’immobile rimasto inoccupato il tributo è non dovuto da chi paga già per la casa in cui risiede. La tassa rifiuti è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupa locali, indipendentemente all’uso a cui sono adibiti. A non pagare la Tari sono le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (ad esempio giardini condominiali, cortili, ecc) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio, ecc). Ma se l’immobile è inoccupato? La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha stabilito che non va pagata la tassa sui rifiuti (attualmente Tari, ma in passato...
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