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Cambio di sesso all’anagrafe senza intervento chirurgico: il SI della Cassazione

Sara Mascitti > News  > Cambio di sesso all’anagrafe senza intervento chirurgico: il SI della Cassazione

Cambio di sesso all’anagrafe senza intervento chirurgico: il SI della Cassazione

cambio di sesso

 

E’ vero che non può essere soltanto l’intervento chirurgico a determinare il cambio di sesso di una persona? La Cassazione si pronuncia sul caso di “distonia”, cercando di porre un rimedio “giuridico” per quegli individui che hanno dissonanze tra sesso biologico ed identità sessuale, cioè la condizione di chi è fisicamente uomo ma si percepisce come donna e viceversa.

 

Sicchè per ottenere il cambio di sesso all’anagrafe non è obbligatorio l’intervento di “adeguamento” degli organi sessuali.

Lo ha stabilito la Cassazione, che ha accolto il ricorso di una persona trans che, dopo essere stata autorizzata all’intervento chirurgico di cambio di sesso, aveva poi rinunciato all’operazione ma esigeva comunque di cambiare sesso all’anagrafe. Si parla di “sentenza storica” perché sino ad oggi la modificazione degli atti anagrafici era subordinata all’esecuzione del trattamento chirurgico di cambio di sesso sui caratteri sessuali primari, cioè gli organi genitali. Quindi niente cambio senza operazione. Nella sentenza però, la Cassazione sostiene che «il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche è, anche in mancanza dell’intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un’elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale. Il momento conclusivo non può che essere profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali. Non può in conclusione che essere il frutto di un processo di autodeterminazione verso l’obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari, ancorché da sottoporsi a rigoroso controllo giudiziario». Quindi secondo la Cassazione “la chirurgia (…)non è la soluzione ma solo un eventuale ausilio per il benessere della persona.”. Da un lato, la legge sulla rettificazione dell’attribuzione di sesso (L. 14.4.1982, n. 164) non è del tutto chiara nell’imporre (come in passato ha ritenuto la giurisprudenza), l’operazione chirurgica quale requisito per ottenere la rettificazione. Dall’altro, si tratta di una questione attinente ai diritti fondamentali della persona: se nessuno può essere sottoposto a un intervento chirurgico  senza il proprio consenso (sul punto è chiaro l’articolo 32 della Costituzione), allora nessuno può essere costretto a subire un intervento di cambio di sesso ove esso si riveli non necessario, inutile o dannoso, previo accertamento medico svolto tramite perizia sul diretto interessato.

AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.