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Durante le FERIE è possibile svolgere un secondo LAVORO?

Sara Mascitti > News  > Durante le FERIE è possibile svolgere un secondo LAVORO?

Durante le FERIE è possibile svolgere un secondo LAVORO?

Ferie: la prestazione svolta per un altro datore di lavoro non è, in astratto, vietata, ma vanno valutati una serie di limiti. Il nostro ordinamento consente, di essere titolari di più rapporti di lavoro purché tra loro non ci sia incompatibilità: le aziende non devono essere tra loro in concorrenza, altrimenti verrebbe violato da parte del lavoratore l’obbligo di fedeltà. In pratica, non si possono svolgere ulteriori attività lavorative che siano comunque incompatibili con il primo rapporto instaurato.   Ovviamente bisogna tenere conto delle disposizioni che fissano il riposo minimo giornaliero in 11 ore consecutive ogni 24 ore, facendo sorgere in capo al lavoratore l’onere di comunicare ai datori di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e di fornire ogni altra informazione utile in tal senso. Inoltre bisogna verificare che nel contratto collettivo applicato, o nel contratto individuale di lavoro stipulato, non vi siano clausole che escludano la possibilità, per il lavoratore, di fornire le proprie prestazioni a favore di più datori, a prescindere dall’orario di lavoro prestato.   Le ferie, sono un diritto sancito dalla Costituzione e dal codice civile: oltre ad essere un diritto irrinunciabile, sono fondamentali ai fini di una corretta reintegrazione delle energie psicofisiche del lavoratore e della soddisfazione di esigenze ricreative: il lavoratore, infatti, è sempre libero di scegliere le modalità di godimento delle ferie che ritenga più congeniali alle proprie inclinazioni e interessi, ma non può rinunciarvi.  Per tale motivo, pur non essendo astrattamente vietato al lavoratore lo svolgimento di un’attività autonoma o subordinata alle dipendenze di un soggetto diverso dal datore di lavoro durante il periodo di ferie, l’eventuale prestazione lavorativa in favore di terzi potrebbe anche essere  sanzionata disciplinarmente qualora impedisca al dipendente il recupero delle energie psicofisiche e pregiudichi il corretto adempimento dell’obbligazione lavorativa nei confronti del primo datore di lavoro.

 AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.