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Sinistro causato da animale randagio: chi risponde dei danni? Chi è tenuto a pagare il risarcimento per i danni provocati dalla presenza di animali randagi?

Sara Mascitti > News  > Sinistro causato da animale randagio: chi risponde dei danni? Chi è tenuto a pagare il risarcimento per i danni provocati dalla presenza di animali randagi?

Sinistro causato da animale randagio: chi risponde dei danni? Chi è tenuto a pagare il risarcimento per i danni provocati dalla presenza di animali randagi?

Posso essere risarcito se l’incidente è stato provocato da un animale randagio? La risposta è Si. Può
capitare che mentre sei alla guida della tua vettura, un cane randagio ti taglia la strada e tu, per evitarlo,
compi una brusca sterzata o manovra e vai ad impattare contro un muro o un palo della luce. In un caso
come quello appena esposto, chi è responsabile del sinistro? A chi potrai chiedere il risarcimento dannicausati da animali randagi? Numerose sono le richieste di risarcimento per danni causati da cani randagi sia lungo le strade comunali che provinciali. Per capire a chi chiedere il risarcimento dei danni causati da animali randagi bisogna innanzitutto comprendere chi è tenuto a prevenire e combattere il randagismo.Ebbene, bisogna sapere che la lotta al randagismo è una prerogativa dell’azienda sanitaria locale (ASL) e, nello specifico, della sua area sanitaria veterinaria. Il randagismo è un problema devoluto alla competenza dell’ASL veterinaria, la quale deve intervenire attraverso le proprie unità operative veterinarie. Nello specifico, all’ASL spetta la prevenzione del randagismo e il controllo delle popolazioni canina e felina, così come prevista dalla legge statale e dalle singole leggi regionali. Per quanto concerne l’Asl è doveroso specificare che: quanto alla legittimazione della stessa si rileva la responsabilità per i danni causati dagli animali liberi e privi di proprietario, spetta “esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”. La materia è regolamentata in Italia dalla legge quadro nazionale n. 281/1991 e il principio, che ne è alla base, è confermato da numerosi precedenti giurisprudenziali in materia (Cass. n. 15167/2017, n. 12495/2017, n. 17528/2011 e n. 10190/2010). Tale dovere, tuttavia, è chiarito ed integrato dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro n. 281/1991.
Poiché la legge quadro statale non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia
dei cani randagi ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, spetta appunto alle
singole regioni il compito di attribuire, con propria legge, ad uno o più enti pubblici il compito della cattura e custodia degli animali randagi. Ma in tutte le regioni è prassi comune affidarsi alle ASL, a cui spetta perciò l’onere di assumersi la responsabilità di catturare e custodire i cani randagi. A seconda del regolamento di ogni regione, la responsabilità può però estendersi in via solidale anche ai singoli comuni. Che, ricordiamolo, detengono il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e hanno altresì l’obbligo di munirsi di canili e ristrutturare quelli già esistenti.
La giurisprudenza in tema di randagi di cattura e custodia dei cani randagi ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, spetta appunto alle singole regioni il compito di attribuire, con propria legge, ad uno o più enti pubblici il compito della cattura e custodia degli animali randagi. Ma in tutte le regioni è prassi comune affidarsi alle ASL, a cui spetta perciò l’onere di assumersi la responsabilità di catturare e custodire i cani randagi. A seconda del regolamento di ogni regione, la responsabilità può però estendersi in via solidale anche ai singoli comuni. Che, ricordiamolo, detengono il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e hanno altresì l’obbligo di munirsi di canili e ristrutturare quelli già esistenti.
Cosa fare per ottenere il risarcimento?
Una volta individuato l’ente responsabile, che, come abbiamo visto, può essere l’ASL, il Comune dove si è
verificato il sinistro o entrambi (dipende dalla normativa regionale), il proprietario dell’auto scontratasi con il cane randagio per ottenere il risarcimento deve presentare relativa richiesta all’ente o agli enti
proposti allegando tutta la documentazione necessaria. Tale documentazione deve necessariamente
comprendere la denuncia del fatto alle forze dell’ordine con la precisa descrizione dell’incidente; le foto della macchina incidentata e, se possibile, anche dell’animale coinvolto; eventuali certificati medici se ci sono stati dei danni fisici al conducente e/o ai trasportati; generalità dei testimoni (se ci sono); fatture dei costi sostenuti per la riparazione dell’auto e per le cure mediche; importo dell’indennizzo richiesto. Fino a non molto tempo fa l’ente chiamato in causa poteva appigliarsi a pochi pretesti per non pagare. Cercando di dimostrare per esempio l’assoluta accidentalità dell’evento, non ascrivibile alla responsabilità di nessuno ma dovuta a circostanze totalmente imprevedibili. Ma, come anticipavamo all’inizio, una recente pronuncia della Cassazione ha parzialmente cambiato le carte in tavola. Nel caso non si viene risarciti stragiudizialmente allora si può citare in causa tanto l’Asl territorialmente competente quanto il comune. Concretamente, però, si deve dimostrare che il danno subito sia derivante per esclusiva colpa dell’animale randagio: si dovrà provare che si è fatto tutto il possibile per evitare il pregiudizio poi patito, e che non si è concorso in alcuna maniera a provocarlo.
Posso fare tutto da solo o devo rivolgermi obbligatoriamente ad un avvocato?
Molti cittadini sono spaventati dal costo del legale e dai comportamenti non sempre trasparenti di alcuni
colleghi, quindi preferiscono il fai da te, ma questo è possibile nella fase stragiudiziale, se cioè il danno viene risarcito senza bisogno di ricorrere alla causa. Molto spesso in materia di Randagismo, la causa è quasi inevitabile e, pertanto, diventa necessario rivolgersi all’avvocato. In ogni caso consiglio sempre e comunque,in tutte le ipotesi di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli di rivolgersi ad un legale fin dall’inizio: in questo modo sarete garantiti circa l’esattezza dei vari passaggi. L’avvocato, infatti, saprà cosa fare e come farlo e non dovrete imbarcarvi in una procedura che, per l’utente inesperto, può essere complessa. Ricordatevi, infine, che se il legale sbaglia siete garantiti dalla sua polizza professionale, ma soprattutto che il costo dell’avvocato è a carico della compagnia assicuratrice: questa, infatti, unitamente al danno deve anche rimborsare gli onorari per l’assistenza legale.
Per prenotare la tua consulenza: molinari.marco.d@gmail.com